IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato
con   regio   decreto   20   aprile   1939,  n.  1084,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 10 dicembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 143 del 21 giugno 1994, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente  al  corso  di
laurea in scienze agrarie (tabella XXXI);
  Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di
Sassari,  emanato  con  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,
supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il
loro  inserimento  e'  previsto nel regolamento didattico di ateneo e
che detto regolamento e' in fase di elaborazione;
  Considerato che  nelle  more  della  emanazione  del  sopra  citato
regolamento  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli ordinamenti
didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli  organi
accademici   dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari  riguardanti
l'adeguamento del corso di laurea in scienze agrarie  della  facolta'
di agraria al nuovo ordinamento didattico (tabella XXXI);
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'
degli studi di Sassari;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Univerista' degli studi  di  Sassari,  approvato  e
modificato  con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
   a) La facolta' di agraria rilascia:
   la laurea in scienze e tecnologie agrarie;
   la laurea in scienze forestali ed ambientali;
   il diploma universitario di produzioni  animali  (orientamento  in
tecnica apistica);
   il diploma universitario di tecnologie alimentari (orientamento in
viticoltura ed enologia).
  E'  titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni
di legge;
   b) Gli articoli relativi al corso di  laurea  in  scienze  agrarie
sono  soppressi  e  sostituiti  dai  seguenti  nuovi articoli, con il
conseguente scorrimento degli articoli successivi:
           CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
  Art. 1. - Presso la facolta' di agraria e' istituito  il  corso  di
laurea  in  scienze  e  tecnologie  agrarie. L'iscrizione al corso e'
regolata  in  conformita'  alle   leggi   di   accesso   agli   studi
universitari.  Il  numero  degli iscritti sara' stabilito annualmente
dal senato accademico su proposta del consiglio di facolta', in  base
ai  criteri  generali  fissati  dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e  tecnologica,  ai  sensi  dell'art.  9,  quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Il  corso di laurea puo' essere articolato in indirizzi, riservando
all'indirizzo almeno  quattro  annualita'.  Le  aree  caratterizzanti
ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di
ateneo.  L'indirizzo  potra'  essere  riportato nel certificato degli
studi.
  Art. 2 (Affinita'). - Il corso di laurea in  scienze  e  tecnologie
agrarie  e'  dichiarato  affine  ai  corsi  di  laurea ed ai corsi di
diploma delle  facolta'  di  agraria.  Per  il  riconoscimento  degli
insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario
e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre
facolta'  al  corso  di  laurea  in  scienze e tecnologie agrarie, il
consiglio di facolta'  adottera'  il  criterio  generale  della  loro
validita'  culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di  laurea.  La
facolta'  potra'  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone  le  singole
corrispondenze,  anche  parziali,  con  gli insegnamenti del corso di
laurea.  La  facolta'  indichera',   inoltre,   sia   gli   eventuali
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti  ed attivati per
completare la formazione per accedere al corso  di  laurea,  che  gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi   non   sono
necessariamente   propedeutici   agli   insegnamenti   specifici.  Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma universitario, il  consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti  sempre  col  criterio della loro utilita' ai fini della
formazione necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il  piano  degli  studi  da  completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 3 (Articolazione del corso degli studi).  -  La  durata  degli
studi  del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' fissata
in cinque anni.  Ciascuno  dei  cinque  anni  di  corso  puo'  essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno  didattico  complessivo  e' di 3300 ore; di queste almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica  teorico-formale  e  didattica teorico-pratica. L'attivita'
teorico-pratica  e'   comprensiva   di   esercitazioni,   laboratori,
seminari,  dimostrazioni,  attivita'  guidate, visite tecniche, prove
parziali  di  accertamento,  correzione  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale  di  tesi  potra' essere svolta anche presso qualificate
strutture esterne italiane o straniere, pubbliche o private,  con  le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai  sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n.
341/1990, il corso di laurea e' articolato in aree  disciplinari,  di
cui  al  successivo  art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi la
facolta' attivera' corsi ufficiali di  insegnamento  monodisciplinari
e/o  integrati.  Un  corso di insegnamento ha una durata di circa 100
ore, comprensive di  tutte  le  attivita'  didattiche.  Per  motivate
esigenze  didattiche  e'  possibile  svolgere corsi aventi una durata
minima di circa 50 ore. I  corsi  integrati  sono  costituiti  da  un
massimo  di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della
commissione di esame.
  Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore  ai  25  ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i
corsi  di  insegnamento  impartiti  constano di lezioni teoriche e di
esercitazioni pratiche.
  Per essere ammessi a  sostenere  l'esame  di  laurea  occorre  aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di  studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo
studente deve presentare una certificazione,  rilasciata  dal  centro
linguistico  di  Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento
della prova di conoscenza al livello "intermedio  1"  di  una  lingua
straniera  tra  quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La facolta' puo'
eventualmente  riconoscere   certificazioni   rilasciate   da   altre
istituzioni,   anche   straniere.   In   assenza   di   una  adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di  laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art.  4  (Manifesto  degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il piano di studi ufficiale del  corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni  degli  insegnamenti  da  attivare,  in applicazione di
quanto disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge  n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  propone  il  numero  dei  posti disponibili per l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli  insegnamenti
che  vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti  ad  un
medesimo corso integrato;
    e)  indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di
insegnamento di  cui  lo  studente  dovra'  avere  l'attestazione  di
frequenza  e  superata  la  relativa  prova di valutazione al fine di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art.  5  (Docenza).  - La copertura dei corsi attivati e' affidata,
nel rispetto delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di  facolta'  ai
professori  di  ruolo  afferenti  ai settori scientifico-disciplinari
indicati nell'ordinamento didattico  e  ai  professori  di  ruolo  di
settori  ritenuti  dalla  facolta'  affini,  ovvero per affidamento o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.  6  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico   minimo).   -
L'articolazione  del  corso  di  studi  per  conseguire  la laurea in
scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le  seguenti
aree   disciplinari,  con  il  numero  minimo  di  ore  per  ciascuna
specificato:
   Matematica, statistica ed informatica  (ore  150).  Settori:  A02A
(Analisi  matematica);  A02B  (Probabilita' e statistica matematica);
A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A  (Sistemi  di
elaborazione    delle   informazioni);   K05B   (Informatica);   S01A
(Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).
   Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);
   Chimica  generale  ed  inorganica,   chimica   organica,   chimica
analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica
generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);
   Biologia  vegetale  (ore  100).  Settori:  E01A  (Botanica);  E01B
(Botanica sistematica);  E01C  (Biologia  vegetale  applicata);  E01E
(Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);
   Biologia   animale  (ore  100).  Settori:  E02A  (Zoologia);  E02B
(Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiolo
gia  generale);  V30A  (Anatomia  degli  animali   domestici);   V30B
(Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria);
   Biochimica  agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).
Settori: G07A (Chimica agraria);  E01E  (Fisiologia  vegetale);  E05A
(Biochimica);
   Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);
   Scienza  del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B
(Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B  (Geologia
applicata);
   Agronomia  e  coltivazioni  (ore  200). Settori: G02A (Agronomia e
coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura
e floricoltura);
   Difesa  delle  colture  (ore  100).  Settori:  G06A   (Entomologia
agraria);  G06B  (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni
erbacee);
   Zootecnia  (ore  100).  Settori:  G09A   (Zootecnia   generale   e
miglioramento  genetico);  G09B (Nutrizione e alimentazione animale);
G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture);
   Ecologia applicata al sistema agrario  (ore  100).  Settori:  G02A
(Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazione arboree); G02C
(Orticoltura e floricoltura),
G06A (Entomologia agraria), G07A (Chimica agraria);
G09A  (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia);
E01C (Biologia vegetale applicata); E01D  (Ecologia  vegetale);  E01E
(Fisiologia vegetale);
   Microbiologia  agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori:
G08A  (Scienza  e  tecnologia  dei  prodotti  agro-alimentari);  G08B
(Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);
   Genio  rurale  (ore  150).  Settori:  G05A  (Idraulica  agraria  e
forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni  ed  impianti
tecnici per l'agricoltura);
   Economia  ed  estimo  (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo
rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).
  Le rimanenti ore  sono  destinate  dalla  facolta'  alla  eventuale
definizione  di  profili professionali per specifici indirizzi o alla
integrazione della formazione di  base  o  professionale,  prevedendo
anche possibilita' di scelta per gli studenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Sassari, 31 ottobre 1995
                                                 Il rettore: PALMIERI